Concorso scuola docenti 2016: pubblicate le graduatorie di merito per ogni classe di concorso e regione
Sulla base dei risultati delle prove scritte, cominciano le pubblicazioni delle graduatorie di merito del concorso scuola docenti 2016, per le immissioni in ruolo del triennio 2016/2018. Da ciò che si evince dalla graduatorie, i vincitori saranno in numero inferiore ai posti messi a disposizione nel bando. Le graduatorie comprendono tutti i candidati che hanno superato tutte le prove, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, considerando anche le precedenze a parità di punteggio. Le graduatorie di merito avranno validità triennale 2016/18. Per l’infanzia sono valide le graduatorie del concorso 2012. Queste verranno svuotate con la procedura indicata dal dm 496/2016.
Svuotamento delle graduatorie a esaurimento
Le graduatorie a esaurimento (GaE) dovranno essere svuotate e serviranno a immettere in ruolo gli insegnanti precari divisi in 4 categorie. Inoltre, bisognerà stabilizzare i vincitori del concorso 2016, assumere i docenti abilitati della seconda fascia delle graduatorie d’istituto e quelli non abilitati, ma con tre anni di supplenza all’attivo e facenti parte della terza fascia delle Gi. Solo le prime tre categorie sono destinate ad esaurirsi, le terze fasce rimarrano aperte per soddisfare i bisogni strutturali delle scuole. L’assunzione avverrà a livello regionale attingendo dalla graduatoria, in base ai posti che verranno autorizzati.
Modalità presenti nella nota del Miur del 22 luglio 2016
L’insegnante che ha ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato in una provincia dovrà seguire la procedura della “chiamata diretta” per ottenere l’incarico triennale in una delle scuole appartenenti all’ambito territoriale al quale si è stati assegnati, con le modalità presenti nella nota del 22 luglio 2016 emessa dal Miur. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15marzo 2010 n. 66. Il ricorso è ammesso solo per i vizi di legittimità. Quello straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.